Statuto

statuto

STATUTO DELLA FONDAZIONE  “CALASANZIO ”

Articolo 1

Costituzione, denominazione e sede

  1. E’ costituita per volontà dei signori:    (Omissis)

una fondazione denominata “FONDAZIONE CALASANZIO ” con lo scopo (o fine) di promuovere, sostenere e sviluppare in modo duraturo l’offerta formativa scolastica proposta da Scuole non statali di ispirazione Cristiana, anche attraverso la gestione diretta di funzioni interne ed esterne alle strutture scolastiche; perseguire e promuovere finalità culturali e ricreative, di educazione e formazione, tese a salvaguardare, valorizzare ed incrementare l’interesse che i genitori, gli alunni, i docenti, hanno verso l’insegnamento impartito da Scuole non statali di ispirazione Cristiana.

In particolare, la Fondazione potrà svolgere ogni attività connessa col fine sopra specificato, promuovendo a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

– l’organizzazione, la promozione e la completa gestione di eventi, manifestazioni, corsi, aventi ad oggetto attività formative, culturali, ricreative e sportive, di ogni genere e tipo;

– l’organizzazione la promozione e la gestione di ogni attività connessa e funzionale agli scambi culturali con studenti di paesi esteri;

– l’offerta di servizi di ogni genere e tipo aventi finalità formative, culturali, ricreative;

– la costruzione, ristrutturazione, ammodernamento nonché la completa gestione di strutture atte ad accogliere e svolgere attività formative, culturali, ricreative e sportive, di ogni genere e tipo;

– l’istituzione di borse di studio;

– la promozione di iniziative di solidarietà;

Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà coordinare e integrare la propria attività con quelle di organismi pubblici, università, enti sia pubblici che privati e/o persone fisiche, sia italiani che esteri, ponendo in essere gli accordi consentiti dalle norme vigenti.

  1. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.
  2. La Fondazione ha durata illimitata.
  3. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ha sede in Empoli, Via F.lli Rosselli n.30.
  4. La Fondazione può istituire sedi secondarie ed uffici in Italia ed all’estero.

Articolo 2

Scopi Istituzionali

  1. La Fondazione si prefigge la diffusione dell’istruzione, della formazione, dell’educazione, della cultura, dello sport, della solidarietà.
  2. Le attività svolte dalla Fondazione nei suddetti settori sono dirette a sostenere, sviluppare, migliorare l’offerta formativa delle Scuole non statali di ispirazione Cristiana.
  3. L’attività della Fondazione nella realizzazione di finalità solidali si realizza attraverso la gestione diretta di strutture sportive, la promozione di iniziative, l’elaborazione e realizzazione di progetti inerenti la formazione scolastica, nonché sostenendo finanziariamente gli studi di giovani meritevoli.
  4. Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati.
  5. E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle accessorie, in conformità allo scopo istituzionale e nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese quelle relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  6. La Fondazione può partecipare a concorsi od organismi di qualunque genere per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Articolo 3

Soci Fondatori – Soci Ordinari – Sostenitori

Sono “Fondatori” originari della Fondazione i signori: (Omissis)
che hanno proceduto alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione.

Sono “Soci Ordinari” della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al patrimonio della Fondazione con apporti non inferiori ad Euro (Omissis) , ovvero con beni o prestazioni d’opera di valore equivalente.

La determinazione del valore dei beni o delle prestazioni d’opera apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato.

Sono “Sostenitori” della Fondazione le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che concorrono al patrimonio della Fondazione con apporti non superiori ad Euro (Omissis), ovvero con beni o prestazioni d’opera di valore equivalente.

La determinazione del valore dei beni o delle prestazioni d’opera apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato.

  1. Compete in ogni caso al Consiglio di amministrazione della Fondazione:

– stabilire la procedura di ammissione dei “Fondatori”, dei “Soci Ordinari” e dei “Sostenitori”; per diventare “Fondatori” è necessaria la presentazione da parte di almeno tre Fondatori e con approvazione della maggioranza degli stessi;

– deliberare liberamente l’accettazione ovvero l’eventuale diniego anche non motivato delle proposte di adesione dei “Fondatori”, dei “Soci Ordinari” e dei “Sostenitori”;

– deliberare la rivalutazione degli importi la cui corresponsione è condizione per l’attribuzione della qualifica di “Fondatore”, di “Socio Ordinario” e dei “Sostenitore”;

– tenere ed aggiornare il libro dei “Fondatori”, dei “Soci Ordinari” e dei “Sostenitori”.

  1. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l’adesione piena alle finalità della Fondazione e l’impegno a concorrere con mezzi economici e materiali al finanziamento delle sue attività.
  2. Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
  3. Perdono la qualità di sostenitori coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

Articolo 4

Patrimonio

  1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal conferimento effettuato dai soci Fondatori con l’erogazione in denaro della somma complessiva di Euro (Omissis)
  1. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:

2.1. eredità, donazioni e legati;

2.2. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;

2.3. contributi dell’Unione europea e di organismi sovranazionali od internazionali;

2.4. contributi versati dai “Soci Ordinari” o dai “Sostenitori”;

2.5. entrate derivanti da prestazioni di servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche o di natura commerciale, svolte in maniera connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali;

2.6. erogazioni liberali che non danno titolo alla qualifica di sostenitore.

  1. Non costituiscono incremento del patrimonio le somme da chiunque versate a titolo di concorso alle spese di gestione o i finanziamenti ricevuti a titolo fruttifero o infruttifero, nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 5

Utili e avanzi di gestione

  1. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o poste di patrimonio durante la vita della Fondazione, salvo diversa disposizione di legge.
  2. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi e delle attività istituzionali della Fondazione ovvero di quelle direttamente connesse.

Articolo 6

Organi della Fondazione

  1. Sono organi della Fondazione:

1.1. il Presidente;

1.2. il Consiglio di Amministrazione;

1.3. il Comitato Scientifico;

1.4. il Collegio dei Revisori.

Articolo 7

Presidente

  1. Il Presidente della Fondazione è il fondatore Paolo Fontanelli che resta in carica per il periodo di tre anni ed è rinnovabile per un massimo di due mandati.
  2. La nomina dei presidenti successivi spetterà membri in carica del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.
  3. Il Presidente della Fondazione:

– ha la legale rappresentanza dell’ente, anche in giudizio;

– convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l’ordine del giorno;

– cura l’esecuzione degli atti da quest’ultimo deliberati;

– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone per la ratifica allo stesso alla prima riunione, che deve essere convocata entro un mese dall’adozione del provvedimento.

  1. Il Presidente designa il proprio Vice, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione
  2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
  3. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, incluso il Presidente della Fondazione che lo presiede. Solo per il primo mandato è previsto che tutti i soci fondatori entrino a far parte del consiglio di amministrazione che per questo motivo risulta composto da tredici membri.
  1. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:

2.1. Il Presidente uscente convoca l’adunanza dei soci Fondatori fissando luogo, data ed ora e provvede a darne comunicazione scritta agli stessi. Nell’avviso di convocazione dovrà essere indicata anche una ulteriore convocazione che sarà tenuta in caso di mancata formazione della precedente. L’adunanza dei Soci Fondatori in prima adunanza è validamente costituita qualora partecipi almeno la metà più uno dei soci fondatori; l’ulteriore adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Fondatori partecipanti. In tutti i casi l’assemblea dei Soci Fondatori delibera a maggioranza dei presenti.

Al presidente spetta la prima proposta del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e l’indicazione dei nominativi la cui disponibilità dovrà dallo stesso essere preventivamente verificata. Qualora la proposta del Presidente non trovi accoglimento i Soci Fondatori dovranno definire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I neo nominati componenti del Consiglio di Amministrazione nomineranno al proprio interno il Presidente.

2.2. i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un

triennio;

  1. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell’attività della Fondazione.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
  3. Qualora durante il mandato venisse a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione ma non la maggioranza degli stessi, il Presidente della Fondazione procede alla loro sostituzione. Qualora invece venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri il Presidente dovrà immediatamente convocare l’assemblea dei Soci Fondatori che dovranno provvedere al reintegro della maggioranza dei consiglieri venuti meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio di Amministrazione nel quale entra a far parte.

Articolo 9

Competenze e Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

  1. Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:

– attuare e realizzare gli scopi istituzionali indicati nello Statuto e nell’atto costitutivo della Fondazione;

– approvare i programmi di attività e gli atti deliberati dal Comitato scientifico;

– redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;

– tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;

– redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;

– deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;

– deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;

– deliberare in merito alle eventuali domande di adesione come sostenitore alla Fondazione;

– approvare le modifiche statutarie;

– assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

– esercitare ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo;

– ratificare gli atti e i provvedimenti adottati in via d’urgenza dal Presidente;

– deliberare, su proposta del Presidente, in merito allo scioglimento anticipato della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

  1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio si raduna, presso la sede o altro luogo indicato dal Presidente in Toscana, di norma una volta al mese e comunque non meno di quattro volte all’anno. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche con sistemi di video-teleconferenza e le condizioni per la validità della riunione sono le medesime previste per le società per azioni.
  2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche soggetti esterni su invito del Presidente.
  3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax, posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i consiglieri a cura del Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai consiglieri il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.

E’ comunque validamente tenuta la riunione del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica.

  1. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  2. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
  4. I consiglieri svolgono il loro ufficio a titolo gratuito. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la corresponsione del rimborso delle spese documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti ai consiglieri.
  5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dall’estensore, trascritto nel libro verbali del Consiglio, tenuto a cura del Presidente della Fondazione o da un segretario da lui appositamente nominato.

Articolo 10

Comitato Scientifico

  1. Il Comitato scientifico è l’organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l’attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la approvazione. Esso è competente, altresì, ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.
  2. Il Comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e nomina altri due componenti di tale Organo. La designazione dei restanti membri del Comitato scientifico viene effettuata dal Consiglio su indicazione dei soci.
  3. In caso di dimissioni e cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Consiglio. Il membro del Comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
  4. Il Comitato scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, almeno due volte l’anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo indicato dal Presidente in Italia, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione e fare un resoconto della attività svolta.
  5. Il Comitato scientifico è convocato con avviso scritto, anche a mezzo fax, posta elettronica, contenente l’ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all’indirizzo anche di fax o di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione. Nei casi d’urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell’avviso dei motivi d’urgenza.

E’ comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipino tutti i componenti in carica.

  1. Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  2. I componenti del Comitato scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito.

Articolo 11

Collegio dei Revisori

  1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un revisore unico iscritto nell’albo dei revisori contabili ovvero ad Collegio di revisori, composto da tre membri, dei quali almeno uno iscritto nell’albo dei revisori contabili. I tre membri sono nominati uno dal Presidente della Fondazione con funzioni di Presidente del Collegio, gli altri dal Consiglio di Amministrazione.
  2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.
  3. In caso di dimissioni o decadenza i Revisori cessati vengono sostituiti dalle persone indicate dai titolari del potere di nomina. I sostituti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.
  4. Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione.
  5. I componenti del Collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Bilancio di Esercizio

  1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Presidente della Fondazione  ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge.
  3. Il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico dell’esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
  4. Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Entro tre mesi dalla data di chiusura, il bilancio viene inviato al Collegio dei revisori affinché questi esprimano il loro parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
  5. Il bilancio sarà pubblicato e trasmesso alle autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

Bilancio preventivo

  1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Fondazione predispone il bilancio preventivo dell’esercizio successivo e lo trasmettono al Collegio dei Revisori affinché questi esprima il proprio parere. Qualora il Collegio non si pronunci entro quindici giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i quindici giorni successivi.
  2. La Fondazione opera secondo criteri di efficienza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel bilancio preventivo.

Articolo 14

Regolamenti interni

  1. Per disciplinare l’organizzazione e definire le strutture operative necessarie all’esecuzione del presente Statuto, nonché le condizioni e modalità di erogazione delle provvidenze economiche, la Fondazione può dotarsi di uno o più regolamenti interni predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Scioglimento – Recesso – Esclusione

  1. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. Le modalità della devoluzione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione.
  3. Ciascun socio potrà recedere in ogni momento dalla Fondazione, con preavviso di almeno novanta giorni comunicato alla Fondazione a mezzo raccomandata A/R, senza alcun diritto a rimborsi o indennità.
  4. Con decisione da assumersi dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità può essere escluso per giusta causa il socio che:

– non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti verso la Fondazione;

– sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;

– sia sottoposto a procedure concorsuali o comunque abbia compiuto atti o tenuto comportamenti tali da recare pregiudizio all’immagine della Fondazione.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione e per il calcolo dell’unanimità richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

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